Tassazione
Detrazione Interessi Passivi
Attenzione: vedere la Premessa del capitolo Introduzione - Le indicazioni qui riportate potrebbero subire variazioni nel tempo e potrebbero non essere aggiornate.
Per chi abbia richiesto un mutuo per l'acquisto di una casa è bene sapere che è possibile portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi (mod. Unico e mod. 730), almeno in parte, interessi passivi ed oneri accessori. L'attuale regime fiscale prevede che gli interessi passivi e gli oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario stipulati per l'acquisto di un immobile possano essere portati in detrazione nella misura del 19% solo se si riferiscono all'acquisto dell'abitazione principale. Dal 1 gennaio 2007 si possono detrarre dall'IRPEF, sempre in misura del 19%, i compensi per spese di intermediazione immobiliare, fino ad un massimo di 1.000 Euro. Per maggiori informazioni far riferimento alle guide predisposte dalla Agenzia delle Entrate : Guida Fiscale alla Compravendita della Casa e Agevolazioni Fiscali sui Mutui, e comunque notizie più recenti e dettagliate si trovano sui rispettivi siti del Ministero delle Finanze e della Agenzia delle Entrate.
Ai fini del calcolo in esame, il costo d'acquisto dell'immobile destinato ad abitazione principale può essere incrementato degli oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l'operazione di acquisto, che comprendono:
La relativa formula di calcolo è la seguente Interessi per Mutui Ipotecari = Costo di acquisto immobile * interessi pagati / capitale ricevuto in mutuo. Non danno invece diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili. La detrazione IRPEF del 19 % per l'acquisto dell'abitazione principale spetta a condizione che.
E' ormai prassi consolidata da parte delle banche rilasciare a fine anno al mutuante una dichiarazione a uso fiscale riassuntiva dell'ammontare degli interessi passivi pagati nell'anno.
Attenzione: vedere la Premessa del capitolo Introduzione - Le indicazioni qui riportate potrebbero subire variazioni nel tempo e potrebbero non essere aggiornate.
Per chi abbia richiesto un mutuo per l'acquisto di una casa è bene sapere che è possibile portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi (mod. Unico e mod. 730), almeno in parte, interessi passivi ed oneri accessori. L'attuale regime fiscale prevede che gli interessi passivi e gli oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario stipulati per l'acquisto di un immobile possano essere portati in detrazione nella misura del 19% solo se si riferiscono all'acquisto dell'abitazione principale. Dal 1 gennaio 2007 si possono detrarre dall'IRPEF, sempre in misura del 19%, i compensi per spese di intermediazione immobiliare, fino ad un massimo di 1.000 Euro. Per maggiori informazioni far riferimento alle guide predisposte dalla Agenzia delle Entrate : Guida Fiscale alla Compravendita della Casa e Agevolazioni Fiscali sui Mutui, e comunque notizie più recenti e dettagliate si trovano sui rispettivi siti del Ministero delle Finanze e della Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente.
L'importo massimo complessivo di spesa su cui applicare la detrazione è di 3.615,20 euro: in pratica, la detrazione non può essere superiore a 686,89 euro (19% di 3.615,20). In caso di mutuo cointestato a più soggetti il tetto massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere suddiviso fra tutti ed eventualmente riferito a più contratti di mutuo stipulati per l'acquisto. Qualora l'ammontare del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale sia di importo superiore al valore dell'immobile indicato nel rogito notarile di compravendita, la detrazione IRPEF degli interessi passivi spetta limitatamente alla parte di mutuo corrispondente al valore dichiarato nell'atto, maggiorato degli oneri accessori. Ad esempio, nel caso in cui si sia contratto un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale per un ammontare di 150.000 euro, a fronte del costo di acquisto dell'immobile indicato nel rogito di 100.000,00 euro, gli interessi passivi possono essere detratti limitatamente a questo ultimo importo. Rimane sempre fisso il limite massimo di detrazione di 3.615,20 euro.Ai fini del calcolo in esame, il costo d'acquisto dell'immobile destinato ad abitazione principale può essere incrementato degli oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l'operazione di acquisto, che comprendono:
- l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta, per mutui non in euro;
- la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione;
- gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato);
- la cosiddetta 'provvigione' per scarto rateizzato;
- le spese di istruttoria;
- le spese di perizia tecnica;
- le spese notarili, che comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita), che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, quali ad esempio l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.
- l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto;
- sussista tale condizione di dimora abituale nel periodo d'imposta per il quale si chiedono le detrazioni (ad eccezione delle variazioni di domicilio dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro);
- l'acquisto dell'immobile avvenga entro un anno antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario. Questo significa che si può prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno stipulare il contratto di acquisto.

